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Circolare Ministero dell'interno n. 10 del
30 luglio 1993 Trattasi di una problematica di recente affrontata da questo Ministero che, con Circolare n. 12 del 12 novembre 1991, si espresse nel senso che gran parte delle c.d. manifestazioni di impegno in realtà non sono che delle dichiarazioni di conoscenza di condizioni già poste da norme di legge o regolamentari per l'ottenimento di un determinato provvedimento e si auspicava che le varie amministrazioni evitassero di far ricorso a tale dizione impropria nei modulari, onde non generare disagi all'utenza al momento dell'autentica della sottoscrizione. Il problema tuttavia non sembra aver trovato l'auspicata soluzione, considerato che continuano a pervenire, come si è detto, richieste di chiarimenti al riguardo. Ciò premesso questo Ministero, nell'ambito di quello spirito di servizio cui sono ispirati i rapporti con gli enti locali ed al fine di semplificare al massimo il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, in particolare nell'attuale momento, in cui alla stessa viene chiesta la massima efficienza e prontezza di risposta all'utenza, ha riconsiderato la questione pervenendo alle seguenti conclusioni. La legge 4 gennaio 1968, n. 15, ha inteso snellire nella misura massima possibile il rapporto fra il cittadino utente e la pubblica amministrazione. In tale ottica ha permesso, dando credito alle responsabili dichiarazioni degli interessati, di sostituire in via definitiva o temporanea certificazioni ed atti di notorietà. Ciò, sempre inquadrato in un rapporto,
che vede come destinatario una pubblica amministrazione. Tuttavia bisogna considerare che nelle fattispecie
di cui trattasi - impegni ricorrenti in istanze di partecipazione a concorsi,
od in richieste di contributi - la volontà del soggetto viene considerata
dalla legge solo in quanto rivolta a compiere la dichiarazione alla quale
poi la legge stessa attribuisce certi effetti tipici, non influenzata
dalla volontà del soggetto stesso. É evidente quindi che nelle ipotesi in considerazione la dichiarazione di volontà espressa dall'interessato non produce direttamente alcun effetto giuridico. Dalle suesposte considerazioni ne consegue
che, ad avviso di questo Ministero, tra le autentiche di sottoscrizioni
da effettuarsi ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, rientrano anche quelle dichiarazioni di impegno richieste per la partecipazione
ad un concorso od al fine di ottenere, più genericamente, un determinato
provvedimento da una pubblica amministrazione. La procura è lo strumento giuridico
attraverso il quale si realizza l'istituto, tipico del diritto privato,
della rappresentanza, in virtù del quale un soggetto è autorizzato
per legge a «sostituirsi ad altro soggetto nel compimento di attività
giuridica per conto di quest'ultimo». |
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