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Ministero dellinterno - Circolare n.
15 del 9 dicembre 1994
Rilascio automatico dei certificati di anagrafe e di stato civile - articolo
15-quinquies legge 28 febbraio 1990, n. 38
É sempre più diffuso il ricorso,
da parte delle amministrazioni comunali, alladozione di apparecchiature
per il rilascio di certificazioni in via automatica, ai sensi dellarticolo
15-quinquies della legge 28 febbraio 1990 n. 38.
Si ritiene, pertanto, opportuno fornire una serie di precisazioni scaturite
dallesame delle richieste pervenute finora e dalle frequenti anomalie
riscontrate, nonché dalle novità legislative successivamente
intervenute, quale la legge 17 marzo 1993, n. 63.
1) lutilizzo di moduli prefirmati, in
precedenza consentito per la sola emissione dei soli certificati di anagrafe,
non è più ammissibile dallentrata in vigore della
legge 28 febbraio 1990 n. 38, art. 15-quinquies, che ha indicato una serie
di caratteristiche che i sistemi adottati devono possedere, escludendo
del tutto la possibilità di utilizzare moduli prefirmati.
2) Il sistema deve utilizzare supporti cartacei
che garantiscano in modo non equivoco loriginalità dei certificati.
La carta utilizzata deve essere preferibilmente filigranata, intendendo
per tale un supporto cartaceo che, visto in trasparenza, presenti delle
caratteristiche che differenzino «prima facie» loriginale
dalla fotocopia, ed il timbro a secco, da utilizzare alternativamente,
deve essere evidente in modo da non indurre dubbi di riproducibilità.
Altri sistemi, quale ad esempio la banda trasversale colorata, sono accettabili
solo se è comprovata la impossibilità di duplicare il certificato
con fotoriproduttore a colori. Al riguardo si raccomanda una particolare
attenzione nelladozione dei supporti cartacei, onde non vanificare
le funzionalità cui è ispirata la norma.
3) Listanza di adozione del sistema automatico
di certificazioni e le dichiarazioni da prodursi dallamministrazione
comunale devono essere inviate in originale ed a firma del sindaco.
4) Allistanza deve essere allegata la
seguente documentazione:
a) dichiarazione del sindaco di irriproducibilità fotostatica dei
certificati di anagrafe e di stato civile emessi con il sistema automatico
proposto;
b) attestazione della ditta concernente lapposizione della firma
in formato grafico contestualmente alla produzione del certificato;
c) relazione tecnica dalla quale deve risultare chiaramente la denominazione
della società che ha realizzato il sistema, le caratteristiche
dellimpianto, le modalità di esercizio dello stesso ed il
modo di riscossione dei diritti di stato civile.
La relazione tecnica deve essere fatta propria dal Comune e, pertanto,
nel caso la stessa venga prodotta dalla ditta, deve essere controfirmata
dal sindaco;
d) due esemplari dei fac-simile dei certificati che effettivamente saranno
emessi dallelaboratore. Non è, pertanto, sufficiente allegare
il solo esemplare di supporto cartaceo utilizzato.
Listanza, completa di tutta la documentazione, deve essere trasmessa
per il tramite della competente prefettura, che deve accertarne la regolarità.
In mancanza della suddetta documentazione non è possibile dare
corso alla pratica, in quanto si rende difficile accertare i requisiti
previsti dalla citata norma.
5) Con il sistema automatico possono essere
emessi i soli certificati di anagrafe e di stato civile previsti dalle
relative normative.
Pertanto, non sono rilasciabili con tale sistema quei certificati relativi
a situazioni che formano oggetto di certificazione, ex comma 2 articolo
33 del d.p.R. 30 maggio 1989, n. 223, dordine e su valutazione del
sindaco, ovvero si sostanzino in attestazioni.
Tra questi rientrano i sottoelencati certificati, di cui alcuni non sono
previsti da alcuna norma, ma rilasciati per prassi, ed altri non aventi
attinenza con lanagrafe e lo stato civile:
- esistenza in vita;
- godimento diritti politici;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- inesistenza vincolo matrimoniale o stato libero.
6) I certificati devono riportare la firma
in formato grafico del sindaco o dellassessore delegato, che lelaboratore
apporrà al momento dellemissione.
Si chiarisce che la firma non può essere quella del soggetto delegato
a svolgere in Comune le funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe
ed, inoltre, che lelaboratore deve essere programmato per lapposizione
di una sola firma secondo quanto prescritto dallarticolo 15-quinquies.
7) Si richiama lattenzione che qualora,
a seguito di nuove consultazioni elettorali o di situazioni di amministrazione
commissariale, muti il soggetto tenuto alla firma dei certificati, dovrà
essere cura dellamministrazione comunale di provvedere alla modifica
della firma immagazzinata dallelaboratore, nellosservanza
dei requisiti richiesti dalla normativa regolante listituto della
certificazione automatica. In caso di gestione commissariale, per sua
natura limitata nel tempo, valuterà lo stesso commissario se sospendere
a medio termine tale servizio in attesa del rinnovo dellamministrazione
comunale.
8) Si ribadisce, attese erronee interpretazioni
da parte di alcuni Comuni, che il rilascio in via automatica dei certificati
di stato civile e di anagrafe deve garantire il rispetto delle norme vigenti
in materia di bollo e dei diritti di segreteria e di stato civile, come
espressamente disposto dallarticolo 15-quinquies della legge 28
febbraio 1990, n. 38.
A tal fine dovrà essere rilasciata dal sindaco, quale ufficiale
di Governo responsabile dellosservanza delle leggi dello Stato,
apposita dichiarazione nella relazione o nellistanza di cui si è
detto.
Ne consegue che la prassi seguita da alcuni Comuni che, nonostante il
disposto dellarticolo 15-quinquies, rilasciano in via automatica
certificati in esenzione ancorché sottoposti al bollo sin dallorigine,
non è in alcun modo giustificabile e potrebbe comportare, come
già affermato dal giudice contabile, responsabilità a carico
degli amministratori per danno allerario dello Stato.
In particolare, è da sottolineare la non corrispondenza alla prescrizione
dellarticolo 15-quinquies della legge 28 febbraio 1990 n. 38 di
quei certificatori siti presso istituti bancari accanto a sportelli Bancomat
che rilasciano certificati esenti da ogni imposta o diritto.
La realizzazione in tal modo della certificazione elettronica non solo
contrasta con le vigenti normative anche in materia di bollo e di diritti
di stato civile e di segreteria, ma altresì viene a creare situazioni
di disparità con le certificazioni rilasciate agli sportelli delle
amministrazioni comunali, con conseguenti fondate critiche da parte dei
cittadini che non riescono a comprendere la differenza nel modo di certificare
ed, oltretutto, non avendo rapporti con gli istituti bancari i quali il
più delle volte si accollano le spese di installazione sponsorizzando
liniziativa, si vedono esclusi dallaccesso a siffatti certificati
automatici.
Pertanto, pur ritenendosi ammissibile che i Comuni adottino la certificazione
elettronica usufruendo della sponsorizzazione di istituti bancari o casse
di risparmio, si fa presente che per nessun motivo potrà essere
autorizzato un sistema che rilasci certificati in assoluta esenzione,
non consentendolo la stessa normativa, ed i sistemi già funzionanti,
per i quali nessuna esenzione è stata mai concessa, dovranno essere
adeguati nel più breve tempo possibile.
In tale ottica, ed ai fini di una più intensa e razionale utilizzazione
delle possibilità offerte dalla procedura automatica da parte dellutenza,
è opportuno che il sistema adotti più maschere nelle quali
compaiano i tipi di certificati rilasciabili, il loro costo totale compreso
limposta di bollo ed i diritti di segreteria o di stato civile,
nonché escluda la possibilità di rilasciare quei certificati
che, in funzione delluso, siano sottoposti sin dallorigine
allimposta di bollo.
Le maschere adottate dal sistema dovranno essere incluse nella relazione
tecnica che accompagna la richiesta di autorizzazione.
9) I certificati, in osservanza del disposto
del comma 1 dellarticolo 2 della legge 17 marzo 1993 n. 63, dovranno
riportare il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono.
Un particolare commento merita, infine, la prassi, seguita da numerose
amministrazioni comunali, di richiedere una somma, discrezionalmente stabilita
e variabile da lire 500 od oltre, quale rimborso stampati o addirittura
quale diritti comunali. Tale comportamento, che concreta una vera e propria
attività impositiva da parte dei Comuni con disparità di
trattamento del cittadino nei confronti dellespletamento di un servizio
statale, non è sorretta da alcuna disposizione di legge e non può
proseguire. Su tale aspetto si richiama la particolare attenzione delle
ss.ll. affinché le amministrazioni comunali si adeguino prontamente.
A tal fine, in occasione delle consuete ispezioni alle anagrafi, dovrà
essere accertata la conformità dei sistemi già adottati
ed autorizzati alle indicazioni fornite, che corrispondono ad una puntuale
interpretazione dellarticolo 15-quinquies, invitando, in caso contrario,
le amministrazioni comunali ad adeguare i relativi sistemi entro breve
termine.
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