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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie
Decreto 8 luglio 2005
Requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità agli strumenti informatici
Articolo 1 - Definizioni e ambito d'applicazione
1. Ai fini del presente decreto s'intende
per:
a) accessibilità:
capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti
dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa
di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari;
b) ambiente operativo:
insieme di programmi e di interfacce utente che consentono l'utilizzo
delle risorse hardware e software disponibili sul computer;
c) applet:
programma autonomo, in genere scritto in linguaggio Java, che può
essere inserito in una pagina Web per fornire informazioni o funzionalità;
d) applicazione:
programma informatico che consente all'utente di svolgere specifici compiti;
e) applicazione Internet:
programma sviluppato adottando tecnologie Internet, in particolare utilizzando
il protocollo HTTP (HyperText Transfer Protocol) per il trasferimento
dei dati e il linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup
Language) per la presentazione e la struttura dell'informazione;
f) browser:
programma informatico che consente di accedere alle risorse presenti su
un sito Web;
g) CD-ROM (Compact Disc - Read Only Memory)
e DVD (Digital Versatile Disc): particolari
tipi di supporto ottico di memorizzazione;
h) em:
unità di misura tipografica che prende a riferimento la larghezza
del carattere M;
i) esperto di fattori umani:
soggetto in possesso di diploma di laurea, anche triennale, comprendente
un anno di formazione in discipline ergonomiche, quali ergonomia dell'ambiente,
ergonomia dell'hardware, ergonomia cognitiva, macroergonomia, che abbia
svolto un tirocinio documentato di almeno un anno;
l) esperto di interazione con persone
disabili: soggetto in possesso di diploma
di laurea, anche triennale, esperto di problematiche di comunicazione
e di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
che abbia maturato un'esperienza professionale biennale nel settore;
m) esperto tecnico:
soggetto esperto in tecnologie Web e problematiche dell'accessibilità;
n) focus:
elemento attivo in un'interfaccia utente;
o) fogli di stile:
strumento per mezzo del quale è possibile separare i contenuti
di una pagina Web dalle modalità tipografiche con le quali essi
vengono presentati;
p) frame:
struttura di una pagina Web costituita da due o più parti indipendenti;
q) fruibilità:
caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità
e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze
dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
r) gestore di evento:
parte di programma informatico che si attiva al verificarsi di un evento
logico o dipendente dal
dispositivo di input;
s) gruppo di valutazione:
gruppo di utenti, anche disabili, che svolgono compiti assegnati dall'esperto
di fattori umani per l'effettuazione della verifica soggettiva;
t) homepage:
prima pagina che viene resa disponibile all'utente quando si accede a
un indirizzo corrispondente a un sito Web;
u) interattività:
caratteristica del programma informatico che richiede l'intervento dell'utente
per espletare le sue funzionalità;
v) interfaccia utente:
programma informatico che gestisce l'output e l'input dell'utente da e
verso un computer in modo interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione
basata su metafore grafiche (interfaccia grafica) oppure attraverso comandi
impartiti in modo testuale (interfaccia testuale);
z) interfaccia di programmazione (API,
Application Program Interface): insieme
di programmi che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra
loro;
aa) Internet:
rete mondiale di computer basata sulla famiglia di protocolli di comunicazione
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol);
bb) Intranet:
rete di computer basata sugli stessi protocolli di Internet, riservata
all'uso esclusivo di una organizzazione, o gruppo di utenti;
cc) legge:
legge 9 gennaio 2004, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13
del 17 gennaio 2004, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici;
dd) linguaggio a marcatori:
modalità di rappresentazione delle informazioni che utilizza indicatori
(marcatori) per qualificare l'informazione stessa;
ee) moduli di interazione o form:
strumenti mediante i quali l'utente interagisce con il sito Web fornendo
e ricevendo specifiche informazioni;
ff) pagina Web:
elemento informativo di base di un sito Web, realizzato mediante un linguaggio
a marcatori che può contenere oggetti testuali e multimediali ed
immagini;
gg) prodotti a scaffale:
applicazioni preconfezionate da utilizzarsi anche senza sviluppare appositi
programmi di adattamento;
hh) regolamento:
decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005;
ii) script:
sequenza di istruzioni in linguaggio di programmazione che può
essere inserita in una pagina Web per fornire funzionalità aggiuntive;
ll) sito Web:
insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni
o erogare servizi, comunemente definito anche sito Internet;
mm) task:
compito specifico che l'esperto di fattori umani assegna ad un componente
del gruppo di valutazione per simulare situazioni concrete di interazione
con il sistema informatico;
nn) tecnologie assistive:
strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla
persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di
accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;
oo) tecnologie Web:
insieme degli standard definiti dall'ISO e delle «Recommendation»
del Consorzio W3C finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi
su reti che utilizzano il protocollo http, comunemente definite anche
tecnologie Internet;
pp) verifica tecnica:
valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla
base di parametri tecnici;
qq) verifica soggettiva:
valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati
accessibili tramite la verifica tecnica,
effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base
di considerazioni empiriche.
Articolo 2 - Requisiti
tecnici e livelli di accessibilita
1. Il presente decreto definisce negli allegati A, B, C e D, che
ne costituiscono parte integrante, le linee guida recanti i requisiti
tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità, ai sensi degli
articoli 11 e 12 della legge e nel rispetto dei criteri e dei
principi indicati dal regolamento.
2. Il primo livello di accessibilità dei siti Web è accertato
previo esito positivo della verifica tecnica che riscontra la
conformità delle pagine dei medesimi siti ai requisiti tecnici
elencati nell'allegato A, applicando la metodologia ivi indicata.
3. I requisiti tecnici si applicano anche nei casi in cui i soggetti di
cui all'art. 3, comma 1 della legge forniscono
informazioni o erogano servizi mediante applicazioni Internet rese disponibili
su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM, DVD, utilizzabili anche in
caso di personal computer non collegato alla rete.
4. Il secondo livello di accessibilità riguarda la qualità
delle informazioni fornite e dei servizi erogati dal sito Web e si articola
in primo, secondo e terzo livello di qualità; tali livelli di qualità
sono accertati con la verifica soggettiva attraverso i criteri di valutazione
di cui all'allegato B, applicando la metodologia ivi indicata.
Articolo 3 - Accessibilità
per i personal computer, l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti
a scaffale
1. I requisiti di accessibilità per i personal computer
sono indicati nell'allegato C.
2. I requisiti di accessibilità per l'ambiente operativo, le applicazioni
ed i prodotti a scaffale sono indicati nell'allegato D.
3. Il soggetto produttore o fornitore dichiara il livello di conformità
del prodotto o servizio ai requisiti di cui al presente
articolo.
Articolo 4 - Specifiche
tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti valutatori
1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell'elenco dei valutatori
di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento presentano documentazione idonea
a comprovare la disponibilità di risorse strumentali tali da consentire
l'effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva.
2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresì elementi
idonei a comprovare la disponibilità delle seguenti risorse professionali,
anche se non legate alle medesime da rapporto di lavoro dipendente:
a) esperto di fattori umani;
b) esperto tecnico;
c) esperto di interazione con i soggetti disabili;
d) gruppo di valutazione.
Articolo 5 - Svolgimento
delle verifiche e determinazione degli importi massimi dovuti dai soggetti
privati
1. Gli importi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività
svolta dai valutatori, sono determinati sulla base dei costi sostenuti
per lo svolgimento della verifica tecnica e della verifica soggettiva.
2. Nella verifica tecnica l'esperto tecnico, applicando la metodologia
di cui all'allegato A, paragrafo 2:
a) svolge le attività previste alla lettera a) del medesimo paragrafo
2 su tutte le pagine del sito;
b) svolge le attività previste alle lettere b), c) e d) del medesimo
paragrafo 2 sulla home page, su tutte le pagine del sito
direttamente raggiungibili dalla home page, su tutte le tipologie di pagine
che presentano form e di pagine di risposta, nonché su un campione
statistico di pagine, non rientranti in quelle esaminate precedentemente,
pari al 5% delle stesse;
c) redige il rapporto di cui alla lettera e) del medesimo paragrafo 2.
3. La verifica soggettiva consta delle attività, previste dalla
metodologia di cui all'allegato B, svolte dall'esperto in fattori
umani, dall'esperto di interazione con le persone disabili e dal gruppo
di valutazione; il costo complessivo della verifica tiene anche conto
dei tempi di utilizzo delle tecnologie assistive impiegate.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera b) del regolamento, gli importi
massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività
svolta dai valutatori sono riportati nell'allegato F che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Articolo 6 - Logo attestante il possesso del requisito
di accessibilità
1. Il modello del logo e la corrispondenza tra il
logo stesso, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello
di
qualità del servizio sono indicati nell'allegato E che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Articolo 7 - Utilizzo del
logo
1. La richiesta di autorizzazione ad esporre il logo viene presentata
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie per via telematica tramite il sito del Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), ai sensi dell'art.
4, comma 3 del regolamento.
2. Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della legge
ed i soggetti privati che intendono esporre il logo attestante il possesso
del requisito di accessibilità sul proprio sito Web si registrano
preventivamente nell'apposita sezione del sito Web del Cnipa.
3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata
dall'attestato di accessibilità, in formato elettronico, relativo
ad ogni pagina del sito esaminata, nonché da copia statica, riferita
al momento della valutazione, di tutte le pagine analizzate indicate all'art.
5, comma 2; il modello di attestato di accessibilità è disponibile,
per i soggetti registrati, nella citata sezione del sito Web del Cnipa.
4. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione ad esporre il
logo, il Cnipa provvede a:
a) predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere le richieste
di registrazione;
b) acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la documentazione
di cui al comma 3;
c) costituire e tenere aggiornata la banca dati dei soggetti autorizzati
ad esporre il logo, dei codici elettronici di
riconoscimento rilasciati agli stessi soggetti ai fini della registrazione
e della documentazione inerente a ciascuna richiesta di autorizzazione;
d) riferire gli esiti dell'istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, sulla base dei risultati
dell'istruttoria di cui al presente articolo, rilascia l'autorizzazione
all'utilizzo del logo, dandone comunicazione al
soggetto richiedente.
Articolo 8 - Rimborso delle
spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per le attività inerenti l'utilizzo del logo e le funzioni ispettive
1. I soggetti privati che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo del
logo allegano alla richiesta la ricevuta del versamento
effettuato, anche in via telematica, quale rimborso delle spese amministrative
sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività
inerenti il rilascio dell'autorizzazione; l'importo del versamento è
indicato nell'allegato F.
2. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, in caso di riscontro di un livello
di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a
carico del soggetto privato i costi effettivi dell'avvenuta ispezione,
nonché una quota di partecipazione ai costi per
l'espletamento delle funzioni ispettive complessivamente svolte dal Cnipa
sui soggetti privati; l'importo della quota, comunque non superiore al
doppio del costo effettivo dell'ispezione, è indicato nell'allegato
F.
3. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di natura
non regolamentare, gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente.
ALLEGATI
Allegato A
Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni
basate su tecnologie internet
Allegato B
Metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell'accessibilità
delle applicazioni basate su tecnologie internet
Allegato C
Requisiti tecnici di accessibilità per i personal computer di tipo
desktop e portatili
Allegato D
Requisiti tecnici di accessibilità per l'ambiente operativo, le
applicazioni e i prodotti a scaffale
Allegato E
Logo di accessibilità dei siti Web e delle applicazioni realizzate
con tecnologie Internet
Allegato F
Importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività
svolta dai valutatori
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