Decreto del presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente
Capo I - Anagrafe della
popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze
anagrafiche
Articolo 1 - Anagrafe
della popolazione residente
1. L'anagrafe della popolazione residente e' la raccolta sistematica
dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie
ed alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonche'
delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito
nel Comune il proprio domicilio.
2. L'anagrafe e' costituita da schede individuali, di famiglia e di
convivenza.
3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche
desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio
e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.
Articolo 2 - Delega delle
funzioni di ufficiale di anagrafe
1. Il sindaco puo' delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni
di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad
impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei.
1-bis. In caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate e' consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione.
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe
puo' essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano
ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
Articolo 3 - Popolazione
residente
1. Per persone residenti nel Comune s'intendono quelle aventi la propria
dimora abituale nel Comune.
2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone
temporaneamente dimoranti in altri Comuni o all'estero per l'esercizio
di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.
Articolo 4 - Famiglia
anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per famiglia s'intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela
o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso
Comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona.
Articolo 5 - Convivenza
anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza,
militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro,
se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza,
purche' non costituiscano famiglie a se' stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni
e simili non costituiscono convivenza anagrafica.
Articolo 6 - Responsabili
delle dichiarazioni anagrafiche
1. Ciascun componente della famiglia e' responsabile per se' e per le
persone sulle quali esercita la potesta' o la tutela delle dichiarazioni
anagrafiche di cui al successivo articolo 13. Ciascun componente puo'
rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni
degli altri componenti della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile
da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare
la propria identita' mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
Capo II - Iscrizioni,
mutazioni e cancellazioni anagrafiche
Articolo 7 - Iscrizioni
anagrafiche
1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
a) per nascita, nell'anagrafe del Comune ove sono iscritti i genitori
o nel Comune ove e' iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti
in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe
ove e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato e' stato affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero dichiarato
dall'interessato oppure accertato secondo quanto e' disposto dall'articolo
15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari
disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'articolo
2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonche' per mancata
iscrizione nell'anagrafe di alcun Comune.
2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e successivamente
ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica.
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta
giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso
medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo
del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno,
il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro
sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di
anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione
al questore.
4. Il registro di cui all'articolo 2, comma quarto, della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero dell'interno presso la Prefettura
di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha
i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.
Articolo 8 - Posizioni
che non comportano l'iscrizione anagrafica
1. Non deve essere effettuata, ne' d'ufficio, ne' a richiesta dell'interessato,
l'iscrizione anagrafica nel Comune, per trasferimento di residenza,
delle seguenti categorie di persone:
a) militari di leva, nonche' pubblici dipendenti e militari di carriera
(compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, la guardia
di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma)
distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;
b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purche' la permanenza
nel Comune non superi i 2 anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno
dell'allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica;
c) detenuti in attesa di giudizio.
Articolo 9 - Trasferimento
di residenza della famiglia
1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro Comune comporta,
di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della
famiglia stessa eventualmente assenti perche' appartenenti ad una delle
categorie indicate nell'articolo 8.
Articolo 10 - Mutazioni
anagrafiche
1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle
mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:
a) ad istanza dei responsabili di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato
civile e per movimenti nell'ambito del Comune, non dichiarati dall'interessato
ed accertati secondo quanto e' disposto dall'articolo 4 della legge
24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'articolo 15, comma 1, del presente
regolamento.
Articolo 11 - Cancellazioni
anagrafiche
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene
effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
b) per trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero, nonche'
per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza
fissa dimora;
c) per irreperibilita' accertata a seguito delle risultanze delle operazioni
del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito
di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile, nonche', per i cittadini stranieri, per irreperibilita'
accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione
di cui all'articolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del
permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte
dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati,
a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro 30 giorni dall'avvenuta
cancellazione per irreperibilita'; entro pari termine devono essere
segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei
cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al questore.
Capo III - Adempimenti
anagrafici
Articolo 12 - Comunicazione
dello stato civile
1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni
concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonche'
le sentenze dell'autorita' giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi
allo stato civile delle persone.
2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni
di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli
appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.
3. Nei Comuni in cui l'ufficio di stato civile e' organicamente distinto
dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono
essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto
di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati
da altra autorita' competente, ovvero dall'annotazione in atti gia'
esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorita'.
4. Nei Comuni in cui l'ufficio di stato civile non e' organicamente
distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici
delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1 del presente articolo,
deve essere effettuata nel termine stabilito all'articolo 17 del presente
regolamento.
5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone
non residenti nel Comune devono essere effettuate al competente ufficio
del Comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza
delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile. Per le persone
residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le
stesse modalita' al competente ufficio del Comune nella cui AIRE sono
collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.
Articolo 13 - Dichiarazioni
anagrafiche
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui
all'articolo 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero ovvero trasferimento
di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti
intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile
della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese
nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante
modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale
di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) possono
essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni
di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria
documentazione.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.
Articolo 14 - Documentazione
per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero
1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto
della dichiarazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera
a), la propria identita' mediante l'esibizione del passaporto o di altro
documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia,
deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione,
rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di provenienza, se
straniero o apolide, o dalle autorita' consolari, se cittadino italiano.
2. (abrogato)
Articolo 15 - Accertamenti
di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti
1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini
di cui all'articolo 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non
siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione
di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'articolo
13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.
2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede
ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci
giorni.
Articolo 16 - Segnalazioni
particolari
1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe
del Comune abbia trasferito la residenza in altro Comune dal quale non
sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe
deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del Comune nel quale la
persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti
provvedimenti.
2. Nel caso di persona che dichiari per se' e/o per i componenti della
famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del Comune
nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all'iscrizione,
deve segnalare tale fatto, mediante l'inoltro di una regolare pratica
migratoria, all'ufficiale di anagrafe del Comune di eventuale precedente
iscrizione anagrafica affinche' questo, qualora non sia stata a suo
tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione
per emigrazione nel Comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene
pertanto effettuata con provenienza dal Comune di precedente iscrizione
e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece
a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza
dall'estero.
Articolo 17 - Termine
per le registrazioni anagrafiche
1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe
entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato
civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati ovvero dagli accertamenti
da lui disposti.
Articolo 18 - Decorrenza
dell'iscrizione e cancellazione anagrafica
1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti
di residenza da altro Comune o i provvedimenti che le sostituiscono,
devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe
che li ha ricevuti o adottati al Comune di precedente iscrizione anagrafica
per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli
interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'articolo 13 devono
essere controllate, ed eventualmente rettificate, dal Comune di precedente
iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso.
Lo stesso Comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni
accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione
dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'articolo
17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.
2. La cancellazione dall'anagrafe del Comune di precedente iscrizione
e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere
sempre la stessa decorrenza, che e' quella della data della dichiarazione
di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza.
3. Il Comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non
sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine
di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al Comune richiedente,
precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvedera'
agli adempimenti richiesti.
4. Qualora, trascorso quest'ultimo termine, non si fosse fatto luogo
agli adempimenti richiesti, il Comune richiedente ne sollecitera' l'attuazione,
dando, nel contempo, comunicazione alla Prefettura dell'avvenuta scadenza
dei termini da parte del Comune inadempiente.
5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene
di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione
all'interessato, specificandone i motivi.
6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente
dimoranti nel Comune in base all'ultimo censimento della popolazione,
l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa
dall'interessato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del presente
regolamento.
7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento
di residenza sono risolte dal prefetto se esse interessano Comuni appartenenti
alla stessa Provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto
centrale di statistica, se esse interessano Comuni appartenenti a Province
diverse.
8. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle
competenti Prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti
il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei Comuni interessati,
con eventuale parere.
Articolo 19 - Accertamenti
richiesti dall'ufficiale di anagrafe
1. Gli uffici di cui all'articolo 4, comma terzo, della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie
da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione
residente.
2. L'ufficiale di anagrafe e' tenuto a verificare la sussistenza del
requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica.
Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai
corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato
formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito
esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione
resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe
segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza.
Capo IV - Formazione ed
ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente.
Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)
Articolo 20 - Schede individuali
1. A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una
scheda individuale conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto
centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso,
la data e il Comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte
o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale,
il titolo di studio, nonche' l'indirizzo dell'abitazione.
2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a
quelle gia' previste nella scheda stessa, puo' essere effettuato soltanto
previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa
con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'articolo 12 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini
stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza
del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate
al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate
e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate
cessino di far parte della popolazione residente del Comune.
Articolo 21 - Schede di
famiglia
1. Per ciascuna famiglia residente nel Comune deve essere compilata
una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto
dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate
le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che
la costituiscono.
2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata
all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al
comma 1 dell'articolo 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario
avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.
3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo
sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia,
sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di
anagrafe provvedera' d'ufficio intestando la scheda al componente piu'
anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.
4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono
essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e
cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere
tempestivamente annotate altresi' le mutazioni relative alle posizioni
di cui al comma 1.
5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia
o per trasferimento di essa in altro Comune o all'estero.
Articolo 22 - Schede di
convivenza
1. Per ciascuna convivenza residente nel Comune deve essere compilata
una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto
dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate
le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonche' quelle dei
conviventi residenti.
2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e
la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che
normalmente la dirige.
3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione,
devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza
e cancellate le persone che cessano di farne parte.
4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni
relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile
di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.
5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della
convivenza o per trasferimento di essa in altro Comune o all'estero.
Articolo 23 - Conservazione
delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici
1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere
conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite
con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione
sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'interno,
d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono
adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la
perfetta conservazione e la disponibilita' dei supporti magnetici contenenti
le posizioni anagrafiche dei cittadini.
Articolo 24 - Ordinamento
e collocazione delle schede individuali
1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico
di cognome e nome dell'intestatario. E' data facolta' all'ufficiale
di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.
2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario
a parte.
Articolo 25 - Ordinamento
e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza
1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in
ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione,
in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.
Articolo 26 - Archiviazione
degli atti
1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate
devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere
collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario
e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo
che sara' loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve
essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate
precedentemente.
Articolo 27 - Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE)
1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero (AIRE) e' disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470,
e dal relativo regolamento di esecuzione.
Capo V - Uffici anagrafici
periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea
Articolo 28 - Uffici anagrafici
periferici
1. Per una migliore funzionalita' dei servizi anagrafici e' consentita
ai Comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici
l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale
mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche
ed il rilascio delle certificazioni.
Articolo 29 - Istituzione
delle anagrafi separate
1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'articolo 7 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, puo' essere disposta dal prefetto qualora
esista un separato ufficio di stato civile.
2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovra' dare notizia al Ministero
dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.
Articolo 30 - Attribuzioni
delle anagrafi separate
1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe
comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni
delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle
circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresi'
al rilascio delle certificazioni anagrafiche.
Articolo 31 - Corrispondenza
delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale
1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonche' delle
schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene
trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita
presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'articolo precedente,
con le modalita' previste nel presente regolamento per l'ordinamento
e la collocazione delle schede anagrafiche.
2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza
tanto nell'originale quanto nella copia.
3. Qualora gli adempimenti di cui all'articolo 29 possano essere piu'
agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi
separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.
Articolo 32 - Schedario
della popolazione temporanea
1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani
o gli stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di quattro
mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza
per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel Comune da non meno
di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione
temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'articolo 14.
2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio
quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della
persona nel Comune da non meno di quattro mesi.
3. L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude
il rilascio di certificazioni anagrafiche.
4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere
effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare
le schede relative a persone non piu' dimoranti temporaneamente nel
Comune:
a) perche' se ne sono allontanate o sono decedute;
b) perche' vi hanno stabilito la dimora abituale.
5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata
all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale Comune di residenza.
Capo VI - Certificazioni
anagrafiche
Articolo 33 - Certificati
anagrafici
1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta,
fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza
e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione
delle posizioni previste dal comma 2, dell'articolo 35, puo' essere
attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze
di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validita' di tre mesi dalla data
di rilascio.
Articolo 34 - Rilascio
di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente
e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca
1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta,
per esclusivo uso di pubblica utilita', l'ufficiale di anagrafe rilascia,
anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione
residente.
2. Ove il Comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di
anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati
che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
3. Il Comune puo' esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale
fornito.
Articolo 35 - Contenuto
dei certificati anagrafici
1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del Comune
e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalita'
delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari
disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale
di anagrafe ed il timbro dell'ufficio.
2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate
nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere,
la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie
il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza
dei mezzi meccanici che il Comune utilizza per il rilascio dei certificati
tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate
prima della consegna del documento.
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione
familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati
attestanti situazioni anagrafiche pregresse.
Articolo 36 - Ricorsi
in materia di certificazioni anagrafiche
1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio
dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato
puo' produrre ricorso al prefetto.
Articolo 37 - Divieto
di consultazione delle schede anagrafiche
1. E' vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso
all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici.
Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorita'
giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al corpo della
Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare
la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite
richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta
deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento
di riconoscimento. Resta salvo altresi' il disposto dell'articolo 33,
secondo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi
dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale operera'
secondo modalita' tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici
comunali e gli organi interessati.
Capo VII - Adempimenti
topografici ed ecografici
Articolo 38 - Adempimenti
topografici
1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento
e le delimitazioni delle localita' abitate (centri e nuclei abitati),
stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli
appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica,
devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto
previsto nel comma 3 dell'articolo 39.
2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata
presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico
od ecografico; nei Comuni nei quali non esistono tali uffici, la predetta
cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.
3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici
possono essere utilizzate le piu' avanzate metodologie e tecnologie
cartografiche.
Articolo 39 - Aggiornamento
del piano topografico
1. A cura degli uffici di cui all'articolo 38, deve essere formata una
copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.
2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo
sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.
3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce
le opportune istruzioni affinche' vengano aggiornate periodicamente
le delimitazioni delle localita' abitate in base all'intervenuto sviluppo
edilizio.
4. Nello stesso periodo e' fatto obbligo ai Comuni di segnalare tempestivamente
all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle Regioni competenti,
l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.
Articolo 40 - Formazione
del piano topografico a seguito di variazioni territoriali
1. I Comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione
devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del
pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico
i Comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto
modifiche territoriali.
2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al
momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento,
per quanto concerne la delimitazione delle localita' abitate, alla situazione
rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti
previsti dal comma 4 dell'articolo 39.
Articolo 41 - Adempimenti
ecografici
1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione
da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via,
viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al
pubblico destinato alla viabilita'.
3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di
cui al regio decreto legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188,
in quanto applicabili.
4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione
deve essere indicata anche la precedente denominazione.
5. Nell'ambito del territorio comunale non puo' essere attribuita una
stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche
se comprese in frazioni amministrative diverse.
Articolo 42 - Numerazione
civica
1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno
dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi
numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati
per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati
all'esercizio di attivita' professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere
effettuata in conformita' alle norme stabilite dall'Istituto centrale
di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione
e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.
Articolo 43 - Obblighi
dei proprietari di fabbricati
1. Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena
ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere
occupato, il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda
per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di
abitabilita', se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero
di agibilita', se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato
deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione
della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso.
Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata
dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito
esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa
inoltre dovra' essere indicato il numero totale degli accessi, individuati
secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'articolo 42.
Articolo 44 - Comunicazioni
da parte degli uffici topografico ed ecografico
1. Nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono
esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli
uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed
i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree
di circolazione e la numerazione civica.
2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso
mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti
presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione puo' aver luogo
nei primi sette giorni del mese successivo.
Articolo 45 - Stradario
1. In ciascun Comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici
deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo
le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.
Capo VIII - Revisioni
da effettuarsi in occasione dei censimenti, altri adempimenti statistici
Articolo 46 - Revisione
delle anagrafi
1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i Comuni
devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare
la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze
del censimento.
2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi
e' soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.
3. La revisione viene effettuata secondo modalita' tecniche stabilite
nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente
aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento,
con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle
convivenze e delle persone residenti nel Comune.
Articolo 47 - Revisione
dell'onomastica stradale e della numerazione civica
1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione,
i Comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree
di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla
situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti
di denominazione, alla apertura di nuove strade, a nuove costruzioni,
ampliamenti, demolizioni, ecc.
2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente
dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui al precedente
articolo 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle
abitazioni di nuova costruzione.
3. E' fatto obbligo ai Comuni di osservare le modalita' tecniche stabilite
nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.
Articolo 48 - Rilevazioni
statistiche concernenti il movimento della popolazione residente
1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della
popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate
dall'ufficiale di anagrafe in conformita' ai modelli predisposti ed
alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.
2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri
conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale
di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate
per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente
e per trasferimenti di residenza.
Articolo 49 - Rilevazioni
statistiche concernenti le abitazioni
1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le
istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie
rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le
abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.
Articolo 50 - Adempimenti
dell'ufficio di statistica
1. Nei Comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente
distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di
rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere
trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio,
il quale deve curare altresi' il controllo tecnico dei dati in essi
riportati.
Capo IX - Vigilanza, sanzioni
e disposizioni generali
Articolo 51 - Particolari
compiti del sindaco
1. Il sindaco e' tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per
la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici,
tenendo presenti le metodologie e le tecnologie piu' avanzate per la
gestione delle anagrafi.
2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti
topografici ed ecografici.
Articolo 52 - Vigilanza
del prefetto
1. Il prefetto vigila affinche' le anagrafi della popolazione residente
e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei Comuni della Provincia
siano tenuti in conformita' alle norme del presente regolamento e che
siano rigorosamente osservati le modalita' ed i termini previsti per
il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli
adempimenti di carattere statistico.
2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi,
almeno una volta all'anno in tutti i Comuni, da funzionari della Prefettura
appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia
anagrafica e statistica.
3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale
di statistica.
Articolo 53 - Vigilanza
nelle Regioni a statuto speciale
1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle Regioni
a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi
cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi
statali svolti dai Comuni.
Articolo 54 - Vigilanza
esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica
1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi e' esercitata
dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica per
mezzo di propri funzionari ispettori.
2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinche'
da parte di tutti i Comuni, siano adottati modelli conformi agli appositi
esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove, da parte dei
Comuni, l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi
anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed
alle esigenze dei servizi stessi.
Articolo 55 - Irregolarita'
ed inadempienze anagrafiche da parte dei Comuni
1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti,
risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli
ordinamenti topografici ed ecografici, il prefetto o, rispettivamente,
il Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica, possono
disporre ispezioni di carattere straordinario il cui onere viene posto
a carico dei Comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli
eventuali responsabili.
Articolo 56 - Procedura
per l'applicazione delle sanzioni
1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, ed a quelle del presente regolamento, commesse dalle persone
aventi obblighi anagrafici, devono essere accertate, con apposito verbale,
dall'ufficiale di anagrafe.
2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata
o meno personalmente contestata la contravvenzione.
3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la
somma stabilita dall'articolo 11, comma terzo, della citata legge, l'ufficiale
di anagrafe e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento
sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia,
vidimato dal sindaco o da un suo delegato.
Articolo 57 - Termine
per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i Comuni
devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.
Articolo 58 - Abrogazione
di precedenti norme in materia anagrafica
1. Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente",
approvato con decreto del presidente della Repubblica del 31 gennaio
1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al
presente regolamento.
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