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Decreto del presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
Capo I - Definizioni e ambito di applicazione
Articolo 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità
di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente
testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta
l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente
dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente
di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta
d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento
del quindicesimo anno di età;
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica
avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi
di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi
o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni
pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla
lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali
e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste
dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità
di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti,
nonché dell'autenticità della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla
persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico
o di un insieme di documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza,
i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive
di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio
ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti
nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni
procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni, nell'àmbito del sistema di classificazione
d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse
di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale
del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso;
t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici
che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai
titolari e confermano l'identità dei titolari stessi;
Articolo 2 - Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione,
il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione
di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione;
disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi
della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi
nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.
Articolo 3 - Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini
italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società
di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni
e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione
europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti
in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali
e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello
Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione
di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza
del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità
personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver
ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti
o documenti non veritieri.
Articolo 4 - Impedimento alla sottoscrizione
e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità
del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è
stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di
impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è
sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza
di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in
mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino
al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità
del dichiarante.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali.
Articolo 5 - Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori,
a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente
testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la
potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza
del curatore.
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione I - Documenti amministrativi e atti pubblici
Articolo 6 - Riproduzione e conservazione di
documenti
[...]
Articolo 7 - Redazione e stesura di atti pubblici
1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con
qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune,
aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.
Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede
in modo che la precedente stesura resti leggibile.
Sezione II - Documento informatico
Articolo 8 - Documento informatico
[...]
Articolo 9 - Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
[...]
Articolo 10 - Forma ed efficacia del documento
informatico
[...]
Articolo 11 - Contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica
[...]
Articolo 12 - Pagamenti informatici
[...]
Articolo 13 - Libri e scritture
[...]
Sezione III - Trasmissione di documenti
Articolo 14 - Trasmissione del documento informatico
[...]
Articolo 15 - Trasmissione dall'estero di atti
agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato
civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali
sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 15-bis - Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed
avvisi
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle
pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone
da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo
contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo
comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di
presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a
tale fine.
Articolo 16 - Riservatezza dei dati personali
contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui
agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati
ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere
soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. [...]
3. [...]
Articolo 17 - Segretezza della corrispondenza
trasmessa per via telematica
[...]
Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni
Articolo 18 - Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti
possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della
riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali.
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale
dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato
l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché
da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato
dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con
l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale
autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo
del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome,
la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso
ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di
più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine
di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici
si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni
o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento
o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione,
su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso
presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può
essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Articolo 19 - Modalità alternative all'autenticazione
di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì
riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti
fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 19-bis - Disposizioni concernenti la
dichiarazione sostitutiva
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale
di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una
pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un
documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati,
può essere apposta in calce alla copia stessa.
Articolo 20 - Copie di atti e documenti informatici
[...]
Articolo 21 - Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza
o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli
organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi
pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38,
comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o
a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefìci
economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione
o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione
è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale,
che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in
sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante,
indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di
autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché
apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
Sezione V - Firme elettroniche
Articolo 22 - Definizioni
[...]
Articolo 23 - Firma digitale
[...]
Articolo 24 - Firma digitale autenticata
[...]
Articolo 25 - Firma di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni
[...]
Articolo 26 - Certificatori
[...]
Articolo 27 - Certificatori qualificati
[...]
Articolo 27-bis - Certificati qualificati
[...]
Articolo 28 - Accreditamento
[...]
Articolo 28-bis - Responsabilità del
certificatore
[...]
Articolo 29 - Vigilanza sull'attività
di certificazione
[...]
Articolo 29-bis - Obblighi del titolare e del
certificatore
[...]
Articolo 29-ter - Uso di pseudonimi
[...]
Articolo 29-quater - Efficacia dei certificati
qualificati
[...]
Articolo 29-quinquies - Norme particolari per
le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati
[...]
Articolo 29-sexies - Dispositivi sicuri e procedure
per la generazione della firma
[...]
Articolo 29-septies - Revoca e sospensione dei
certificati qualificati
[...]
Articolo 29-octies - Cessazione dell'attività
[...]
Sezione VI - Legalizzazione di firme e di fotografie
Articolo 30 - Modalità per la legalizzazione
di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome
di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante
deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome
e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 - Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette
a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali
su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario
o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre
la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 - Legalizzazione di firme di capi
di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute
sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici
pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate
dal provveditore agli studi.
Articolo 33 - Legalizzazione di firme di atti
da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto,
legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità
estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti
dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.
Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello
Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera
residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della
traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34 - Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali
sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente
dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere,
altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti
personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta
di bollo.
Sezione VII - Documenti di riconoscimento e di identità
Articolo 35 - Documenti di identità e
di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto
un documento di identità, esso può sempre essere sostituito
dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente
di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro
o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello
Stato.
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza
del richiedente.
Articolo 36 - Carta d'identità e documenti
elettronici
1. [...]
2. [...]
3. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo,
può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente
la scadenza.
Articolo 37 - Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono
esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti
sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è
apposta la firma da legalizzare.
Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa
Sezione I - istanze e dichiarazioni da presentare
alla pubblica amministrazione
Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione
delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere
inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato
qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico
con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale
dei servizi.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione
di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 39 - Domande per la partecipazione
a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni
per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni,
nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o
titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
Sezione II - Certificati
Articolo 40 - Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona,
nell'àmbito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico
documento.
Articolo 41 - Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti
stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità
di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari
non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli
estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi
dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti
di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso
in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla
data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi
sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità
e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42 - Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi
di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate
attività, ancorché definiti "certificato", sono
denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
Sezione III - Acquisizione diretta di documenti
Articolo 43 - Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi
non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati
in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano
tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati
nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni,
previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente
e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui
è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si
considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico,
ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione
o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione
certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità
e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate
dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione
certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione
in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare
la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio
ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via
telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati
relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi,
elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute
a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza
dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare
la certezza della loro fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite
fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la
fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la
loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Articolo 44 - Acquisizione di estratti degli
atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente
per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove
formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità
consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono
provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò
sia indispensabile.
Sezione IV - Esibizione di documento
Articolo 45 - Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di
identità o di riconoscimento in corso di validità, possono
essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza
sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento,
di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento
esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche
ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di
verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità
dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni
relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione
da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento
in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità
o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità
personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce
alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno
subìto variazioni dalla data del rilascio.
Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive
Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione,
di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza
e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari
che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.
Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto
di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi,
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
Articolo 48 - Disposizioni generali in materia
di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la
redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà
di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo
10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le
singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per
le istanze.
Articolo 49 - Limiti di utilizzo delle misure
di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità
CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte
dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità
alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal
medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti
Sezione I - Disposizioni sulla gestione informatica
dei documenti
Articolo 50 - Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani
di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione
di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni
del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi
per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici
conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004
a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati
alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi
in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'àmbito del proprio
ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o
coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando
criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di
comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica
dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già
esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso
le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono,
i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51 - Sviluppo dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni
[...]
Articolo 52 - Il sistema di gestione informatica
dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata
"sistema" deve:
a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti
in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento
ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione
dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni
del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'àmbito
del sistema di classificazione d'archivio adottato.
Articolo 53 - Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la
memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema
e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema
e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario
o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di
protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione
di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione
di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con
esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore,
garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione
dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate
le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste
nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti
dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi
le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni,
i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste,
i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti
i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo 54 - Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett.
a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente
articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella
base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una
dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da
consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla
data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento
d'autorizzazione .
Articolo 55 - Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione
all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare
ciascun documento in modo inequivocabile.
Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo
57;
b) la data di protocollo;
c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente
all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice
identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice
dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione
del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali
informazioni siano disponibili già al momento della registrazione
di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed
è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di
protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione
del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può
utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione
di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il
formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico
ai sensi del comma 4.
Articolo 56 - Operazioni ed informazioni minime
del sistema di gestione informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le
operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché
le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e
sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 - Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da
almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno
solare.
Sezione seconda - Accesso ai documenti e alle informazioni
del sistema
Articolo 58 - Funzioni di accesso ai documenti
e alle informazioni del sistema
1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione,
nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni
relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di
abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui
all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo
criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate.
I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici
o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori
logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile
la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti
di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche
sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività
di controllo.
Articolo 59 - Accesso esterno
1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione
informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative
operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione
diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
e nell'àmbito delle misure organizzative volte ad assicurare il
diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi
per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica
dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle
informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione
diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato,
le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano,
altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche
mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del
documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica
amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione
delle informazioni e dei documenti messe a disposizione - anche per via
telematica - attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo 60 - Accesso effettuato dalle pubbliche
amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni
informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti
delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo
50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'àmbito
delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica
dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti
informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti
attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data
di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto,
ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo
attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione
dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
Sezione terza - Tenuta e conservazione del sistema
di gestione dei documenti
Articolo 61 - Servizio per la gestione informatica
dei documenti dei flussi documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli
archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate
ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze
della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque
in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità
tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti
secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni
della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni
all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo
si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero
di protocollo di cui all'articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie
siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività
e, comunque, nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione
delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei
documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di
accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione
degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;
h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico
da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62 - Procedure di salvataggio e conservazione
delle informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica
dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio
dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile
delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento
a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il
responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche,
con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del
protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono
parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei
documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo 63 - Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento
anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o
più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non
sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro
di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione
nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità
del sistema.
2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica
si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità,
il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso
del registro di emergenza per periodi successivi di non più di
una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del
provvedimento di autorizzazione.
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato
sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente.
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche
a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione
univoca dei documenti registrati nell'àmbito del sistema documentario
dell'area organizzativa omogenea.
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono
inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di
recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità
del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato
in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico
ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il
numero utilizzato in emergenza.
Sezione quarta - Sistema di gestione dei flussi documentali
Articolo 64 - Sistema di gestione dei flussi
documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione
dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati,
valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefìci,
sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti
amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento
dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni
secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa
e di pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema
di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per
le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei
documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo
adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi
quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65 - Requisiti del sistema per la gestione
dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema
per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato,
il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli,
il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione
delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei
flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo
stato e l'iter dei procedimenti complessi.
Articolo 66 - Specificazione delle informazioni
previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni
previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi
ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
della funzione pubblica.
Sezione quinta - Disposizioni sugli archivi
Articolo 67 - Trasferimento dei documenti all'archivio
di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per
la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire
fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un
apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione.
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che
i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente.
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali
e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle
serie trasferite nell'archivio di deposito.
Articolo 68 - Disposizioni per la conservazione
degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi
elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato
con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione
dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei
documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia
di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del
movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti
contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo 69 - Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono
trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso,
negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione
di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia
di tutela dei beni culturali.
Sezione sesta - Attuazione ed aggiornamento dei sistemi
Articolo 70 - Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento
del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni
acquisite con le versioni precedenti.
Capo V - Controlli
Articolo 71 - Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione
sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità
di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti
falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione
dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi
è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate
ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto
privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche
attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza
di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Articolo 72 - Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione
certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate
per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi
e le modalità per la loro esecuzione.
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni
costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Capo VI - Sanzioni
Articolo 73 - Assenza di responsabilità
della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi
di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli
atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni
o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
prodotti dall'interessato o da terzi.
Articolo 74 - Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi
in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di
accettare la dichiarazione sostitutiva;
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione
di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un
documento di riconoscimento;
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali
di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza
al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.
Articolo 75 - Decadenza dai benefìci
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Articolo 76 - Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e
le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione
e arte.
Capo VII - Disposizioni finali
Articolo 77 - Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati: la legge 4 gennaio 1968, n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo
periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4,
7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo
2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio
1997, n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998,
n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l'articolo
55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342.
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; il
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi
2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
Articolo 77-bis - Applicazione di norme
1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa
contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui
sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle
concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche
o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché
regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate
dall'articolo 78.
Articolo 78 - Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano
comunque in vigore:
a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione
delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto
direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al
D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per
la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle L.
31 dicembre 1996, n. 676 e L. 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive
e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole
tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente
testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni
archivistici di cui al capo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli
43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento
concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine,
ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
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