|
Decreto del presidente della Repubblica
1° marzo 2005, n. 75
Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio
2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici
Articolo 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) accessibilità: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano
di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware
e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo
le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi
informatici;
c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei
servizi ai requisiti di accessibilità;
d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti
informatici, sulla base di parametri tecnici;
e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei
servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica,
effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base
di considerazioni empiriche;
f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri
di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza
alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso
del prodotto;
g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3
della legge n. 4 del 2004;
h) valutatori: soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a
certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.
Articolo 2 - Criteri e principi
generali per l'accessibilità
1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che
presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche
da:
1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro,
che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre
uniformi tra loro;
2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto,
presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché
la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso
differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando,
fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi
e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;
4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio
e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente;
c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni,
nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione
europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute
e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati,
anche internazionali, operanti nel settore, quali l'International Organization
for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).
2. Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa),
sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano 1'accessibilità,
da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo
5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.
Articolo 3 - Valutazione
dell'accessibilità
1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé
l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per
la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell'elenco medesimo
e delle citate modalità sul proprio sito internet.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate
che ne fanno richiesta, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle
proprie attività;
b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l'applicazione
delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui
all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e);
c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette
metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti
con specifiche disabilità.
3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore,
all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:
a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere
un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti
allo stesso collegati da rapporti societari;
c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro
mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi
per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.
4. Nell'accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi,
acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo
4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate
possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco
di cui al comma 1.
5. Con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui
all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma
2, lettere b) e c);
b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo
per l'attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto
conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati
del dieci per cento;
c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative
sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie per l'attività di cui all'articolo
4, comma 1, nonché l'entità della quota dovuta al Cnipa
nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, per l'espletamento delle funzioni
ispettive di cui al medesimo articolo 7.
6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione
determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione
è altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi
assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.
7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende
procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall'elenco;
l'interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa
provvede altresì a dare adeguata pubblicità della avvenuta
cancellazione sul proprio sito internet.
Articolo 4 - Modalità
di richiesta della valutazione
1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie l'autorizzazione ad utilizzare
il logo, allegando l'attestato di cui al comma 2. L'utilizzazione del
logo è limitata al periodo di validità dell'attestato.
2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la
sua attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di
accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi,
eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto di cui
all'articolo 5.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma
1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Articolo 5 - Logo attestante
il possesso del requisito di accessibilità
1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura
un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane
stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e
amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all'esito
della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto
dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati
nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi,
ed il diverso livello di qualità dei servizi, nonché il
modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo
11 della legge n. 4 del 2004.
Articolo 6 - Casi di aggiornamento
della valutazione di accessibilità
1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del
rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti
privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione
dell'accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell'elenco.
Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al
soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia all'amministrazione
per l'aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo;
in caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio della copia deve avvenire
almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione
stessa.
Articolo 7 - Poteri ispettivi
di controllo sui soggetti privati
1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata
al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità
dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 3, comma 1, purché questi ultimi risultino
estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o
servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità
riscontrata aggiornandone la validità temporale.
2. In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore
a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi
effettivi dell'avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione
ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non superiore
al doppio del costo effettivo dell'ispezione.
Articolo 8 - Modalità
di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo
3 della legge n. 4 del 2004
1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo
sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilità
sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge
n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa,
consente l'utilizzo del logo.
Articolo 9 - Controlli esercitabili sui soggetti
di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
1. Per l'attuazione della legge ogni
amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell'accessibilità
informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica
dirigenziale già in servizio presso l'amministrazione stessa, la
cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal
responsabile dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per
lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del
2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all'amministrazione
statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità
dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell'esito di tale
verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie,
viene richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione
del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attività
e dei tempi di realizzazione.
3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente
e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente
regolamento.
4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti
delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento,
dandone altresì comunicazione alla Conferenza unificata.
|