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Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
Articolo 1
In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.
Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni
relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno
fissato nel Comune la residenza, nonche' le posizioni relative alle persone
senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio,
in conformita' del regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, e'
istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle
anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
informatico, da tutti i comuni. L'INA promuove la circolarita' delle informazioni
anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati
relativi alle generalita' delle persone residenti in Italia, certificati
dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), e' adottato il regolamento dell'INA.
Il regolamento disciplina le modalita' di aggiornamento dell'INA da parte
dei comuni e le modalita' per l'accesso da parte delle amministrazioni
pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurare la piena operatività.
Articolo 2
E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per se' e per le persone sulle
quali esercita la potesta' o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del
Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti
mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando,
agli effetti dell'articolo 44 del codice civile, l'obbligo di denuncia
del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.
L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti
sul riconoscimento della residenza.
Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa
dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza
di questo, nel Comune di nascita.
Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita
del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti
all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri
sopraindicati, e' istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.
l personale diplomatico e consolare straniero, nonche' il personale straniero
da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.
Articolo 3
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, e' ufficiale dell'anagrafe.
Egli puo' delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale
d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune.
Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca
devono essere approvate dal prefetto.
Articolo 4
L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della
popolazione residente ed e' responsabile dell'esecuzione degli adempimenti
prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.
Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verita' dei fatti
denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche,
e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni
della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.
Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio
per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta
dell'anagrafe. Puo' interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni
ed uffici pubblici e privati.
Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte
le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.
Articolo 5
L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino
l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per i quali non
siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati
a renderle.
In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio,
notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento
d'ufficio e' ammesso ricorso al prefetto.
Articolo 6
Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti
dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe
del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si
riferiscono.
Articolo 7
Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite,
con decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con
la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato
civile.
Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di
uno stesso Comune, preveduti dall'articolo 2 dell'ordinamento dello stato
civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere
ad una o piu' frazioni geografiche di cui al primo comma dell'articolo
9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici
separati dei quartieri delle grandi citta'.
Articolo 8
In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.
La popolazione temporanea e' costituita dalle persone che, dimorando nel
Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata
la residenza.
Articolo 9
Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle localita'
abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche
con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate,
ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti
dal regolamento.
I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati
su carte topografiche concernenti il territorio comunale.
Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente
sara' sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale
di statistica e sara' tenuto al corrente a cura del Comune.
Articolo 10
Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione
civica.
La spesa della numerazione civica puo' essere posta a carico dei proprietari
dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo
153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione
interna.
Articolo 11
Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della
presente legge ed a quelle del regolamento e' punito, se il fatto non
costituisce reato piu' grave, con sanzione amministrativa da lire 50.000
a lire 250.000.
Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione
dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e
quella delle persone sottoposte alla loro potesta' o tutela nell'anagrafe
del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai
sensi del precedente articolo 2, nonche' per chiunque consegue l'iscrizione
contemporanea nell'anagrafe di piu' Comuni, si applica la sanzione amministrativa
da lire 100.000 a lire 500.000.
Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione,
fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole
e' ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500
nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.
Le somme riscosse a titolo di sanzione per le contravvenzioni previste
nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione,
spettano al Comune.
Articolo 12
La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente e'
esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.
Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste
dalla presente legge e dal regolamento, puo' essere disposta senza l'autorizzazione
del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
Articolo 13
Su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri
per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro sara' emanato
il regolamento per l'esecuzione della presente legge.
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