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Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Capo I - Principi
Articolo 1 - Principi generali
dell'attività amministrativa
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia,
di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste
dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la
legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto
dei criteri e
dei principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
Articolo 2 - Conclusione
del procedimento
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.
Articolo 2-bis - Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Articolo 3 - Motivazione
del provvedimento
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale,
deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione
alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge,
anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine
e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Articolo 3-bis - Uso della
telematica
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni
pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra
le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
Capo II - Responsabile del
procedimento
Articolo 4 - Unità
organizzativa responsabile del procedimento
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Articolo 5 - Responsabile
del procedimento
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare
a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1,
è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario
preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma
1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e,
a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Articolo 6 - Compiti del
responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente
per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile
del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria
condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione
nel provvedimento finale.
Capo III - Partecipazione
al procedimento amministrativo
Articolo 7 - Comunicazione
di avvio del procedimento
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo
8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati
o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione
è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui
al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Articolo 8 - Modalità
e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo
2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili
in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è
prevista.
Articolo 9 - Intervento
nel procedimento
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà
di intervenire nel procedimento.
Articolo 10 - Diritti dei
partecipanti al procedimento
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo
9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Articolo 10-bis - Comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento
o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto
le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione
di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento
che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo
periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è
data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni
di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali
e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito
di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Articolo 11 - Accordi integrativi
o sostitutivi del provvedimento
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio
dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma
1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario
di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario
del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a
pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi
del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in
danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude
accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo
è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente
per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Articolo 12 - Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
di cui al medesimo comma 1.
Articolo 13 - Ambito di
applicazione delle norme sulla partecipazione
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione
di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione,
per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che
li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
Capo IV - Semplificazione
dell'azione amministrativa
Articolo 14 - Conferenza
di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro
trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente,
della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì
indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di
una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso,
la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale
intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di
quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario
spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza
di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni.
Articolo 14-bis - Conferenza
di servizi preliminare
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di
particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e
servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza
di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine
di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione,
i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia
entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono
a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare
al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano,
per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione
disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto,
le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione
del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime
entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione
dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto
in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni
dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime
comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale
conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale.
In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA,
la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali
elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di
servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con
riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina
di cui all'articolo 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime
allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale
sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento,
anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto
sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede
di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.
In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi
sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Articolo 14-ter - Lavori
della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro
quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria,
entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione
dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori
della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto
dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente
provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma
3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione
della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude
nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta
della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,
il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato
di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta
la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17,
comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione
su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in
quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede,
entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta
VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Articolo 14-quater - Effetti
del dissenso espresso nella conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità,
deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente
motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso e può svolgersi per via telematica.
2. [...]
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione
è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni
statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c)
alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale
o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata
la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione
è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio
dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione
sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci
giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione
statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza
unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e
un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata
ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza
unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di
prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta
giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni
o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del
Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri,
che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni,
ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione,
alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva
nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda
entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio
dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle
regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3
e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano
ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso
ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso
l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere
la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.
4. [abrogato]
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Articolo 14-quinquies -
Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione
del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le
procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio
1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche
i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura
di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società
di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
Articolo 15 - Accordi fra
pubbliche amministrazioni
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Articolo 16 - Attività
consultiva
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti
a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri
facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri
che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola
volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Articolo 17 - Valutazioni
tecniche
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente
acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi
ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione
stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni
tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici
che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni
che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto
dal comma 4 dell'articolo 16.
Articolo 18 - Autocertificazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee
a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione
e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio
quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari
per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente
o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Articolo 19 - Dichiarazione di
inizio attività
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.
Articolo 20 - Silenzio assenso
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza
di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione
non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi
2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma
2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche
soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento
della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni
in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente,
la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute
e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria
impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in
cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
Articolo 21 - Disposizioni
sanzionatorie
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato
deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non
è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante
è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità
di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti
richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo
su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni
previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività
ai sensi degli articoli 19 e 20.
Capo IV-bis - Efficacia
ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso
Articolo 21-bis - Efficacia
del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili
nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero
dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola
di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.
Articolo 21-ter - Esecutorietà
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi
nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il
termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato.
Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa
diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo
le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme
di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti
dello Stato.
Articolo 21-quater - Efficacia
ed esecutività del provvedimento
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente,
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può
essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario,
dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto
dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per
una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
Articolo 21-quinquies -
Revoca del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento
della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione
ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia
di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al
solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità
da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo
oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso
dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilitò
di atto con l'interesse pubblico
1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.
Articolo 21-sexies - Recesso
dai contratti
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione
è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Articolo 21-septies - Nullità
del provvedimento
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione,
che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché
negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi
in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Articolo 21-octies - Annullabilità
del provvedimento
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione
di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione
dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio
che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato.
Articolo 21-nonies - Annullamento
d'ufficio
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo
21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni
di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo
ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un
termine ragionevole.
Capo V - Accesso ai documenti
amministrativi
Articolo 22 - Definizioni
e principi in materia di accesso
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata
e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto
alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento,
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività
di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2.
L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di
quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione
che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso
a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici,
ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai
quali si chiede di accedere.
Articolo 23 - Ambito di
applicazione del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli
enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso
nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo
24.
Articolo 24 - Esclusione
dal diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento
governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione
e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che
ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato
ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui
al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti
di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano,
per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per
il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare
una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento
alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione,
di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni,
il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità
con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità
delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione
delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari,
ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli
stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento
del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere
i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale.
Articolo 25 - Modalità
di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo
detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi
nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del
comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti
delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore
civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che
sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia
stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico
competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione
per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.
Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo
il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo
motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore
civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione,
il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi
inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione
provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento
di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158,
159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione
dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di
parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione
del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente
detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di
trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide
in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano
fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può
essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso
la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa
notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del
tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti
amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può
essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché
in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante
legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione
dei documenti richiesti.
Articolo 26 - Obbligo di
pubblicazione
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839,
e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni,
le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o
si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è
data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la
libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende
realizzata.
Articolo 27 - Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati,
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il
personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo
per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi
di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati
ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari
si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato
delle Camere nel corso del triennio.
4. [...]
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25,
comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei
limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica
alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo
modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare
la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo
22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione,
nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da
essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. [...]
Articolo 28 - Modifica dell'articolo
15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Articolo 15 - Segreto d'ufficio. 1. L'impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in
corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa
delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie
attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti
di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento."
Capo VI - Disposizioni finali
Articolo 29 - Ambito di
applicazione della legge
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze,
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del
sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione
amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti
dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione
Articolo 30 - Atti di notorietà
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà
o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero
dei testimoni è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità
di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati
o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Articolo 31
[...]
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