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Legge 9 gennaio 2004, n. 4
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici
Articolo
1 - Obiettivi e finalità
1. La Repubblica riconosce e tutela il
diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e
ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso
gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai
servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della
Costituzione.
Articolo 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano
di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e
ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Articolo 3 - Soggetti erogatori
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende
private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate
regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle
aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione
di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità
non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da
gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare
parte persone disabili.
Articolo 4 - Obblighi per
l'accessibilità
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti
di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11
costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione
nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione
del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità
o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili
è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a
pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di
siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti
di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.
I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati,
a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa
il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di
realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto
di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori
disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di
telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi
ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo
11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente
disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva
adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro,
in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro
privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4,
nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
Articolo 5 - Accessibilità
degli strumenti didattici e formativi
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì,
al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine
e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri
alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su
supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili
agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio.
Articolo 6 - Verifica dell'accessibilità
su richiesta
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET
o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di
cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi
dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito
dell'accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere
del requisito stesso.
Articolo 7 - Compiti amministrativi
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni
della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato
i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono
anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità
indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento
e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla
diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti
informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti
di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente
e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di
esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di
sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni
pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche
per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative
per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso
specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento
delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle
sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri
interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere
multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità
delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici,
nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità
nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione
da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.
Articolo 8 - Formazione
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
attività di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell'ambito delle
attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti
di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le
problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con
tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento
professionale sull'accessibilità.
Articolo 9 - Responsabilità
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità
dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando
le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme
vigenti.
Articolo 10 - Regolamento
di attuazione
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per
l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota
l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma
1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione
con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative,
con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità
e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Articolo 11 - Requisiti
tecnici
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate
le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con
proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi
indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei
siti INTERNET, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili
a tale fine.
Articolo 12 -Normative internazionali
1. Il regolamento di cui all'articolo
10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le linee
guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative
internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti
dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel
settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato,
con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche
delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel
frattempo intervenute.
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